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CORONA VIRUS19 2020-2022


ASM

Decreto Legge 5 gennaio 2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/01/05/3/sg/pdf 

 

http://arcg.is/C1unv     BOLLETINO QUOTIDIANO ITALIANO

Avverto agli Avventisti qualche vaccino potrà avere degli estratti della scimmia!

Predica Pr David Gates (repeticion por corte)

VAX DAYS

 © EPA

immagine prime vaccinazioni

(ANSA) - BERLINO, 28 DIC - A otto dipendenti di una casa di cura per anziani sono state iniettato per errore 5 dosi di vaccino anticovid a testa. È accaduto ieri in Germania, nella cittadina di Stralsund.

 

ATTENZIONE

NUOVE RESTRIZIONI:

 

  1. Fino al 27 marzo 2021, in area gialla, è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti).
    Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
    È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).
    Fino al 27 marzo 2021, resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
    Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  2. Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”? Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
    Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
    Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. 
    Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

 

 

ATTIVITA' CULTURALI, EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI

 

 

  1. Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
  2. Nei teatri, sale da concerto o altri luoghi analoghi è possibile organizzare spettacoli in assenza di pubblico, per es. da trasmettere in streaming?È possibile utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive? Sì. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
  3. Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)?Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie, nonché quelle in materia di distanziamento interpersonale sia fra il pubblico o gli ospiti, sia fra il personale artistico e il pubblico o gli ospiti medesimi. Qualora, per ragioni di produzione, non fosse possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale di almeno un metro tra il pubblico e il personale artistico, sarebbe in ogni caso obbligatorio indossare la mascherina. Per quanto concerne le modalità lavorative del personale artistico, si rinvia ai relativi protocolli professionali e alle relative interpretazioni dei ministeri di settore.
  4. Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
  5. Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
  6. È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
  7. Nella nozione delle fiere, vietate dai provvedimenti in vigore, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
  8. Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
  9. Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
  10. È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?No.
  11. La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?No. Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

 

 

Nuovo decreto 4 Dicembre 2020 - 15 Gennaio 2021

 

 

 

AVVISO: pubblicazione Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  del 26 aprile 2020 - Città di Ciampino - Città Metropolitana di Roma  Capitale

Coronavirus Covid-19: ministero della Salute,

 http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

 

Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 85

19 Dicembre 2020

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 18.35, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

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COVID-19, PREVENZIONE DEL CONTAGIO DURANTE IL PERIODO FESTIVO

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:

  • nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

 

Decreto Conte nuovo dpcm: ecco le novità più importanti riguardo il nuovo decreto. Si parla di spostamenti, ristoranti e negozi

 

Decreto Conte nuovo dpcm. -Oggi è il 3 dicembre e termina, di fatto, il dpcm andato in vigore nel mese di novembre, precisamente il giorno 6. Il Presidente del consiglio Giuseppe Conte, tra qualche ora presumibilmente, terrà la consueta conferenza stampa per annunciare alla nazione quelle che sono le novità riguardo il dpcm natalizio, quello che dovrebbe iniziare il giorno 4 dicembre e che durerà fino agli inizi di gennaio.


Le novità riguarderanno coprifuoco, mobilità e spostamenti e aperture/chiusure delle attività

COPRIFUOCO – Divieto di circolazione dopo le ore 22 e fino alle 5: misure adottata anche per i giorni di  Natale, Santo Stefano e a Capodanno.

MOBILITA’  TRA REGIONI – Lo spostamento tra regioni sarà vietato anche tra regioni gialle a partire dal 21 dicembre fino al 6 gennaio. Ci saranno però delle deroghe per chi dovrà tornare al proprio domicilio o residenza. Le eccezioni sono per motivi di necessità, salute o lavoro. Non si potrà raggiungere la seconda casa in un’altra regione o comune i giorni 25, 26 e 1 gennaio.

DIVIETO DI MOBILITA’ COMUNI – I giorni 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio non ci si potrà spostare dal Comune nel quale ci si trova, che sia quello di residenza, domicilio o meno.

MESSE: Le funzioni delle vigilie saranno anticipate

QUARANTENA – Chi torna dall’estero dovrà osservare un periodo di quarantena. La misura dovrebbe iniziare il 20 dicembre.

RISTORANTI APERTI A PRANZO IN GIORNI FESTIVITA’ – I ristoranti rimarranno aperti a pranzo nei giorni festivi de 25 e del 26, Capodanno ed Epifania. La sera resteranno chiusi.

NEGOZI E OUTLET – Aperture nei giorni delle festività per lo shopping fino alle 21. I centri commerciali saranno aperti nei fine settimana fino al 20 dicembre, ma chiusi nelle festività natalizie.

RIDUZIONE DAD A DICEMBRE – E’ un’ipotesi ridurre la percentuale di studenti che fanno lezione a distanza. La scuola nel suo complesso dovrebbe comunque riaprire dopo la Befana.

CHIUSI IMPIANTI SCI MA APERTI HOTEL MONTAGNA

CROCIERE: No alle crociere

L’obiettivo:’ portare entro 15 dicembre tutte le Regioni in fascia gialla.

 

 

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